Odg per la seduta n. 75 della commissione Affari Esteri, Emigrazione
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------




3a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)


*75a seduta: mercoledì 20 maggio 2020, ore 9


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

InterrogazioneSvolta

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019 - Relatore alla Commissione MARILOTTI
(Relazione alla 14ª Commissione)
Seguito e conclusione esame. Relazione favorevole con osservazione(1721)

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla CommissioneAIROLA
(Pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione)
(1509)
INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO


ALFIERI, GIACOBBE, ZANDA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. -

Premesso che:

il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, meglio noto come "Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 72, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, dispone lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza e di 4 milioni per l'anno 2020 per le misure di assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;

in particolare, il comma 4-ter autorizza la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante la disciplina sull'Ordinamento e funzioni degli uffici consolari;

occorre rilevare come il predetto comma 4-ter dell'articolo 72 di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzi, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione dei sussidi, nei limiti dell'importo complessivo di spesa evidenziato, senza prevedere alcuna restituzione anche per i cittadini non residenti nella circoscrizione consolare;

la ragione di tale disposizione è di evidente natura emergenziale, in relazione alle conseguenze determinate dall'espansione della pandemia da COVID-19 a diverse realtà nelle quali è più elevata la presenza di connazionali che per molteplici fattori si possano trovare in condizioni di imprevedibile ed estrema necessità;

la limitazione temporale della possibilità di spesa al 31 luglio 2020 aggiunge al carattere della necessità quello dell'urgenza, a garanzia non solo della corrispondenza a situazioni determinate dall'emergenza sociale dovuta alla pandemia, ma anche della possibilità di concreta utilizzazione dei fondi aggiuntivi stanziati a tale scopo;

la diffusione globale della pandemia e il suo manifestarsi nelle forme più acute sta determinando esigenze di intervento e sostegno di cittadini italiani distribuite in aree molto più vaste rispetto a quelle nelle quali si è concentrato nel passato il soccorso assistenziale erogato in forma diretta e indiretta, vale a dire tramite associazioni di volontariato,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri che il Ministro in indirizzo intenda seguire per la distribuzione territoriale dei fondi aggiuntivi di cui all'articolo 72, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 citato in premessa e quali criteri siano stati indicati ai terminali diplomatici e consolari circa la concreta utilizzazione di tali risorse;

se, a seguito di una prima rilevazione di esigenze, ritenga l'ammontare dei fondi aggiuntivi adeguato a corrispondere alle situazioni di più evidente necessità o se invece non ritenga opportuno procedere con un'ulteriore integrazione delle somme nei primi provvedimenti utili.


(3-01581)