Premesso che:
il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, meglio noto come "Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 72, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, dispone lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza e di 4 milioni per l'anno 2020 per le misure di assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
in particolare, il comma 4-ter autorizza la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante la disciplina sull'Ordinamento e funzioni degli uffici consolari;
occorre rilevare come il predetto comma 4-ter dell'articolo 72 di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzi, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione dei sussidi, nei limiti dell'importo complessivo di spesa evidenziato, senza prevedere alcuna restituzione anche per i cittadini non residenti nella circoscrizione consolare;
la ragione di tale disposizione è di evidente natura emergenziale, in relazione alle conseguenze determinate dall'espansione della pandemia da COVID-19 a diverse realtà nelle quali è più elevata la presenza di connazionali che per molteplici fattori si possano trovare in condizioni di imprevedibile ed estrema necessità;
la limitazione temporale della possibilità di spesa al 31 luglio 2020 aggiunge al carattere della necessità quello dell'urgenza, a garanzia non solo della corrispondenza a situazioni determinate dall'emergenza sociale dovuta alla pandemia, ma anche della possibilità di concreta utilizzazione dei fondi aggiuntivi stanziati a tale scopo;
la diffusione globale della pandemia e il suo manifestarsi nelle forme più acute sta determinando esigenze di intervento e sostegno di cittadini italiani distribuite in aree molto più vaste rispetto a quelle nelle quali si è concentrato nel passato il soccorso assistenziale erogato in forma diretta e indiretta, vale a dire tramite associazioni di volontariato,
si chiede di sapere:
quali siano i criteri che il Ministro in indirizzo intenda seguire per la distribuzione territoriale dei fondi aggiuntivi di cui all'articolo 72, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 citato in premessa e quali criteri siano stati indicati ai terminali diplomatici e consolari circa la concreta utilizzazione di tali risorse;
se, a seguito di una prima rilevazione di esigenze, ritenga l'ammontare dei fondi aggiuntivi adeguato a corrispondere alle situazioni di più evidente necessità o se invece non ritenga opportuno procedere con un'ulteriore integrazione delle somme nei primi provvedimenti utili.